L’angolo dell’Avvocato: i rischi degli immobili provenienti da donazione

La circolazione dei beni provenienti da donazione riscontra molto spesso gravi difficoltà: i potenziali acquirenti di un immobile infatti evitano se possibile questa tipologia di immobili, per evitare i rischi di perdita dello stesso a seguito di azioni intentate dagli eredi del donante.

Di quali azioni parliamo? Quali sono effettivamente i rischi per i proprietari di tali beni, siano essi i donatari siano gli acquirenti degli stessi?

Le azioni di riduzione e restituzione

Il nostro ordinamento infatti, ritenendo la donazione quale anticipazione rispetto agli atti di disposizione successori, prevede alcuni rimedi per gli atti che possano ledere i diritti successori degli eredi legittimi, rendendoli inefficaci nei propri confronti.

Come sappiamo infatti all’apertura della successione una quota della massa dei beni del deceduto dovrà necessariamente essere destinata a soggetti legati da uno stretto legame di parentela con il de cuius (coniuge, figli, ed in alcuni casi genitori).

Al fine di tutelare questi soggetti nei confronti di atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius, quali appunto le donazioni, e che possano aver leso la quota di legittima ad essi spettante, sono previste l’azione di riduzione (disciplinata dall’art. 533 c.c.), e l’azione di restituzione (art.563 c.c.); con tali azioni gli eredi che ritengano lesi i propri diritti successori possono recuperare all’attivo successorio i beni donati in vita dal de cuius, ristabilendo così, all’esito vittorioso dell’azione, il patrimonio del donante nella pienezza della quota indisponibile, destinata a soddisfare gli eredi legittimari.

Va detto però che la riduzione sulle donazioni si opera in seconda istanza: infatti si opera dapprima sulle disposizioni testamentarie, e solo allorquando queste non siano sufficienti ad integrare la quota di legittima, sulle donazioni (partendo dall’atto di donazione più recente ed andando a ritroso alle donazioni più datate); proprio in virtù della finalità dell’azione, cioè ripristinare per intero la massa ereditaria, l’azione dovrà essere limitata a quanto occorra per integrarla.

I termini per l’azione

In virtù del principio di certezza del diritto, ed assicurare così nel tempo la piena commerciabilità del bene, mettendo acquirenti successivi al riparo da azioni su atti dispositivi risalenti nel tempo, sono previsti dei termini di decadenza dall’azione.

Questa infatti dovrà essere esercitata entro:

  • 10 anni dall’apertura della successione;
  • 20 anni dall’atto di donazione, a prescindere dall’esistenza in vita del donante.

I termini decorrono, come indicato dalla giurisprudenza, dall’apertura della successione, proprio in quanto in tal momento avviene la lesione invocata dal legittimario, “non essendo sufficiente il ‘relictum’ a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva...”; tale termine si applica anche nel caso in cui ad agire non sia il legittimario ma il suo erede, in quanto quest’ultimo non è titolare un diritto autonomo rispetto al suo dante causa (sent. Cass. 30.06.2015 n. 13407).

L’azione di restituzione

Come detto, oltre all’azione di riduzione vera e propria, vi è l’azione di restituzione: in caso di vendita del bene, l’erede può agire, per la restituzione del bene, anche nei confronti degli acquirenti del bene dal donatario, sempre entro il termine di 20 anni dall’atto di donazione, nel caso questi non abbia altri beni su cui soddisfarsi.

La restituzione potrà essere evitata da parte del terzo acquirente con l’offerta, all’erede che ha promosso l’azione, di una somma equivalente al valore dell’immobile: è evidente in questo caso come una possibilità di questo tipo induca i potenziali acquirenti ad evitare gli immobili provenienti da donazione, per evitare di divenire destinatario di una azione di riduzione. D’altro canto, il donatario rischia di acquisire la proprietà di un bene di difficile rivendibilità sul mercato, se non con un deprezzamento.

Il termine decorre dal momento in cui il beneficiario della donazione accetti l’eredità, perchè solo da questo momento il legittimario che rivendica la lesione della propria quota viene a subirla (Cass. Sent. 20644/2004).

Legittimati all’azione

Come detto, l’azione di riduzione / restituzione trova la sua fonte nella tutela degli eredi legittimari, e della loro quota legittima.

Pertanto, legittimati a proporre l’azione saranno:

  • gli eredi legittimari: coniuge, figli, ascendenti del donante (art. 536 c.c.);
  • eredi o aventi causa degli eredi legittimari (art. 557 c.c.).

Sull’attore graverà, nel giudizio di riduzione / restituzione, l’onere di provare la lesione che sostiene di aver ricevuto con la donazione, dimostrando come la massa dei beni caduti in successione non sia sufficiente a soddisfare le quote di legittima, proprio in virtù della donazione operata a favore di terzi, o altro erede, fornendo “un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione” (sentenza Cass. 02.09.2020 n. 18199), senza però dover quantificare in termini numerici il valore dei beni caduti in successione e di quelli oggetto di donazione.

Prima di avviare l’azione l’erede chiamato all’eredità dovrà necessariamente effettuare l’accettazione con beneficio di inventario, operazione non richiesta all’erede legittimario pretermesso, che proprio in quanto escluso, potrà “acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento” (ordinanza Cass. 22.08.2018 n. 20971) .

Proprio al fine di tenere indenni le parti di un atto di donazione, ed i successivi acquirenti degli immobili, da azioni di riduzione e restituzione, negli ultimi anni molte compagnie assicurative hanno introdotto sul mercato delle polizze assicurative dedicate alle donazioni, proprio al fine di permettere una libera circolazione dei beni senza doversi preoccupare di alcun rischio (in alcuni casi gli istituti di credito, dovendo finanziare l’acquisto di un immobile di provenienza donativa, chiedono preliminarmente la stipula di una copertura assicurativa di questo tipo).

Avv. Francesco Saverio Del Buono