Il Decreto Ristori è legge: contributo per i locatori che riducono il canone di locazione

Il “Decreto Ristori” (Decreto Legge 28.10.2020 n. 137) è stato convertito con modificazioni dalla Legge 18.12.2020 n. 176, pienamente in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre.

Tra le misure introdotte con la legge di conversione n. 176 vi è l’istituzione di un fondo a favore dei locatori che riducono il canone di locazione relativo ad immobili ad uso abitativo che costituiscano l’abitazione principale del conduttore (art. 9 quater).

Con l’istituzione del Fondo (con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021) viene riconosciuto un contributo a favore del locatore fino al 50% della riduzione del canone, fino ad un massimo di euro 1200 annui per ogni locatore.

Per usufruire del contributo è richiesto che:

  • la locazione sia relativa ad immobile che costituisca l’abitazione principale del conduttore;
  • il contratto di locazione sia in essere al 29.10.2020;
  • l’immobile deve essere ubicato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa;
  • la riduzione del canone sia comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma l’Agenzia delle Entrate provvederà ad individuare le modalità applicative di tali disposizioni e la percentuale del contributo dovuto in base alla riduzione del canone ed al numero di domande presentate

Per opportuna informazione si riporta il testo dell’art. 9 quater

Art. 9 quater

Fondo per la sostenibilita’ del pagamento degli affitti di unita’ immobiliari residenziali

1. Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e’ riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita’ applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonche’ le modalita’ di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilita’ del pagamento degli affitti di unita’ immobiliari residenziali», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Avv. Francesco Saverio Del Buono