Decreto Sostegni – bis: le novità del mutuo casa per i giovani

Il Decreto Sostegni-bis (Decreto Legge 25.05.2021 n. 73) ha portato le tanto attese nuove agevolazioni per i mutui casa stipulati dai giovani.

La nuova misura (art. 64 del Decreto Legge) prevede in particolare un ampliamento delle garanzie statali per l’accensione di un mutuo per l’acquisto di prima casa da parte di giovani che non hanno compiuto 36 anni, già introdotte da diversi provvedimenti negli ultimi anni, e che andiamo ad illustrare:

  • proroga al 31.12.2021 dell’ammissione al Fondo di Solidarietà dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprenditori che a partire dal 21.02.2020 hanno avuto una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. La misura era stata introdotta lo scorso anno con il Decreto Cura Italia (DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020) per fare fronte alla crisi dovuta all’emergenza sanitaria;
  • accesso al Fondo di garanzia a tutti i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni fino al 30.06.2022; viene eliminato il riferimento ai titolari di rapporto di lavoro atipico, aprendo tale opportunità a tutti i soggetti under 36, con un ISEE non superiore ad euro 40.000.
  • innalzamento della percentuale di garanzia statale all’80% dell’importo della quota capitale del mutuo (precedentemente al 50%) per l’acquisto di abitazioni per le quali è concesso un finanziamento di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile.

Per poter far fronte alle nuove misure il Fondo di garanzia è rifinanziato con 290 milioni di euro per il 2021 e 250 milioni per il 2022.

Di seguito il testo dei commi 1 – 5 dell’art. 64 del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni – bis):

Art. 64 Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. 1. Le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “di eta’ inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “che non hanno compiuto trentasei anni di eta’.”. 3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorita’ per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita’, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e’ elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. 4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022. 5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo a cura dell’Avv. Francesco Saverio Del Buono