Decreto Milleproroghe – II: sospensione procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.06.2021

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 31.12.2020 n. 183) ha disposto, con il comma 14 dell’art. 13, il prolungamento di una serie di misure con scadenza a fine 2020, e tra queste anche la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento dell’immobile che costituisca l’abitazione principale del debitore, ai sensi dell’art. 555 del codice di procedura civile.

La sospensione di tali procedure era stata disposta dalla legge di conversione del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (Legge 24.04.2020 n. 27), la ha introdotto nel Decreto l’articolo 54-ter, il quale prevedeva il blocco fino al 31.12.2020 a seguito dell’insorgere dell’emergenza sanitaria; ora, con il perdurare della situazione dovuta alla pandemia, arriva la proroga della sospensione per ulteriori sei mesi, fino al 30.06.2021. Si ricorda come la sospensione opera solo per le procedure esecutive sugli immobili che costituiscono la residenza principale del debitore, restando escluse le procedure sugli altri immobili.

Si riportano per completezza il comma 14 dell’art. 13 del Decreto Milleproroghe

14. All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”;

e l’art. 54-ter del Decreto Legge 18/2020 che dispone la sospensione delle procedure

Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa). 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e’ sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Avv. Francesco Saverio Del Buono